Abrogata la Legge Regionale sugli alimentaristi: cosa cambia per le imprese
Con la Legge Regionale n. 9 del 25 luglio 2025 è stata abrogata la Legge Regionale n. 11 del 24 giugno 2003, che disciplinava l’obbligo formativo per il personale alimentarista, ossia chiunque fosse addetto alla produzione, preparazione, manipolazione o vendita di alimenti, compresi titolari e familiari operanti nell’impresa.
L’obbligo formativo non scompare, ma viene ridefinito: resta in capo a chi prepara e somministra pasti o manipola alimenti, con modalità diverse rispetto al passato e in linea con la normativa europea. La Legge 11/2003 era nata per sostituire il cosiddetto “libretto di idoneità sanitaria”, che prevedeva controlli clinici annuali sul personale addetto al settore alimentare. Tale obbligo, ritenuto inefficace dall’OMS, era stato superato con i corsi di formazione, più adatti a responsabilizzare gli operatori.
Con l’entrata in vigore del Pacchetto Igiene e dei regolamenti comunitari, gli obblighi in materia di formazione sono stati armonizzati a livello europeo.
Cosa cambia concretamente
- L’obbligo di formazione rimane, ma è direttamente a carico dell’Operatore del Settore Alimentare (OSA), come previsto dal Regolamento CE 852/2004.
- La formazione può essere gestita internamente dall’impresa oppure affidata a consulenti esterni.
- Non è più richiesto l’accreditamento AUSL o regionale per i corsi, in quanto legato alla normativa ora abrogata.
La cultura della sicurezza alimentare
Il nuovo approccio europeo introduce il concetto di cultura della sicurezza alimentare, che richiede alle imprese di dimostrare:
- impegno della dirigenza e del personale,
- consapevolezza dei rischi legati alla sicurezza alimentare,
- comunicazione chiara e continua,
- disponibilità di risorse adeguate,
- coinvolgimento di tutti i dipendenti nelle buone pratiche di igiene.
Buone prassi di formazione
La formazione deve essere continua e aggiornata, non un evento isolato. È consigliabile programmare incontri periodici in base al tipo di attività e ai rischi connessi, oltre a momenti straordinari in caso di:
- inserimento di nuovo personale,
- introduzione di nuove attrezzature o procedure,
- aggiornamenti normativi,
- riscontro di non conformità nei controlli.
Come dimostrare la formazione
In caso di controllo ufficiale, l’OSA deve poter documentare:
- il programma di formazione con durata e argomenti trattati,
- elenco e registrazioni dei partecipanti,
- eventuali attestati rilasciati,
- evidenze inserite nel manuale di autocontrollo.
Le autorità competenti valuteranno non solo la documentazione, ma anche il comportamento degli operatori e l’efficacia reale delle attività formative.
👉 In sintesi: i corsi AUSL per alimentaristi non esistono più, ma ogni impresa deve garantire – e dimostrare – che il proprio personale sia adeguatamente formato e aggiornato sulla sicurezza alimentare.