Decreto Sostegni-ter

Perizia tecnica investimenti beni strumentali 4.0.

A seguito della conversione del c.d. Decreto “Sostegni – ter” è stato previsto che la perizia asseverata richiesta per il credito d’imposta ex art. 1, comma 1062, Legge n. 178/2020 (Finanziaria 2021) spettante con riferimento agli investimenti in beni strumentali “Industria 4.0” di cui agli Allegati A e B, Legge n. 232/2016 (Finanziaria 2017), attestante le caratteristiche tecniche dei beni e l’interconnessione al sistema aziendale può essere rilasciata, relativamente al settore agricolo, anche da un dottore agronomo o forestale, da un agrotecnico laureato o da un perito agrario laureato.

Con tale previsione il Legislatore dirime i dubbi interpretativi sorti a seguito di quanto stabilito dall’art. 56-ter, DL n. 77/2021, c.d. “Decreto Semplificazioni” con il quale è stata riconosciuta la possibilità di redazione della perizia da parte dei predetti soggetti con riferimento “soltanto” al credito d’imposta per investimenti in beni strumentali “Industria 4.0” di cui all’art. 1, comma 195, Legge n. 160/2019 (Finanziaria 2020).

Riemissione in termini rottamazione-ter e saldo e stralcio

In sede di conversione del c.d. “Decreto Sostegni-ter”, in corso di pubblicazione sulla G.U., è stata introdotta una nuova rimessione in termini per il versamento delle somme dovute ai fini della c.d. “rottamazione dei ruoli” e del c.d. “saldo / stralcio”.

In particolare il termine, precedentemente fissato al 9.12.2021 dal “Decreto Fiscale” per il versamento delle rate scadute nel 2020 e 2021 è ora prorogato:

  • al 30.4.2022 per le rate scadute nel 2020;
  • al 31.7.2022 per le rate scadute nel 2021.

È inoltre stabilito al 30.11.2022 il termine riferito alle rate in scadenza nel 2022.

Il versamento, se integralmente effettuato entro i predetti termini, “è considerato tempestivo” e non determina l’inefficacia delle definizioni.

A seguito delle nuove disposizioni “sono estinte le procedure esecutive eventualmente avviate per effetto dell’inutile decorso del termine” previgente (9.12.2021) e non è rimborsabile quanto eventualmente già versato entro il 26.1.2022.

Va evidenziato che per espressa previsione, anche al nuovo termine è applicabile la “tolleranza” di 5 giorni  e pertanto è considerato valido:

  • il versamento scadente il 30.4.2022, se effettuato entro il 9.5 (il 30.4 è sabato e pertanto il calcolo dei 5 giorni decorre dal 2.5; i 5 giorni cadono il 7.5 che cade di sabato);
  • il versamento scadente il 31.7.2022, se effettuato entro l’8.8 (il 31.7 è domenica e il 6.8 cade di sabato);
  • il versamento scadente il 30.11.2022, se effettuato entro il 5.12;

il pagamento entro le predette scadenze non comporta la corresponsione di interessi.

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