Indennizzi per danni indiretti da peste suina (PSA) – Circolare Agea
Le aziende suinicole che hanno avuto danni indiretti da PSA dal 01/12/2023 al 31/10/2024, possono fare domanda di indennizzo entro il 28 marzo 2025 presentando valida documentazione che attesti il danno indiretto subito. Agea ha pubblicato la circolare, che trovate qui di seguito, con tutte le indicazioni e i requisiti per richiedere gli indennizzi.
IN SINTESI – Tra i beneficiari ammissibili rientrano anche le aziende situate al di fuori delle zone di restrizione sanitaria. Il Ministero dell’Agricoltura ha chiarito che questa categoria comprende, a titolo esemplificativo, i casi in cui i richiedenti operano in zone non infette, ma macellano i propri animali presso centri di macellazione situati in aree soggette a restrizioni sanitarie. In tali circostanze, se gli allevatori devono rivolgersi a un altro centro di macellazione, e ciò comporta un danno economico per l’azienda, possono presentare richiesta di indennizzo. Tuttavia, è necessario che il nesso di causalità sia comprovato da documentazione che attesti l’esistenza di contratti in essere non onorati a causa del blocco della movimentazione.
Le domande dovranno essere presentate all’Organismo pagatore di competenza entro e non oltre il
28 marzo 2025, salvo eventuali anticipazioni di tale scadenza stabilite dagli Organismi pagatori con proprie istruzioni operative. Per ottenere l’indennizzo, i richiedenti dovranno documentare i danni indiretti subiti attraverso registri ufficiali dell’azienda o altra documentazione contabile, sanitaria e commerciale.
Agea, in qualità di coordinatore, consente l’erogazione di un anticipo pari al 30% dell’importo
totale ammissibile, previa verifica delle domande. Per tale ragione, invita gli Organismi pagatori a versare gli anticipi entro il 18 aprile 2025. Il saldo degli indennizzi verrà erogato successivamente, una volta registrato l’aiuto presso la Commissione Europea, e gli Organismi pagatori potranno effettuare i pagamenti a partire dal mese di maggio.
Si precisa che dagli importi spettanti verranno detratti eventuali indennizzi già percepiti a seguito della
sottoscrizione di polizze assicurative agevolate o di aiuti concessi ai sensi del Reg. (UE) n. 2021/690 per danni diretti sugli stessi animali. Le verifiche sugli importi erogabili saranno finalizzate a evitare sovrapposizioni di indennizzi.