Corsi di formazione obbligatoria per allevatori e trasportatori di animali

Il Ministero della Salute con apposito Decreto Ministeriale dello scorso 6 settembre 2023, ha definito le modalità di erogazione dei programmi formativi in materia di sistema di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali per gli operatori ed i professionisti degli animali, in conformità alle prescrizioni contenute in materia di formazione nell’articolo 11 del Regolamento (UE) 2016/429. 

Tale Decreto, ha l’obiettivo di garantire che allevatori, trasportatori e professionisti (ovvero coloro che sono iscritti ad un ordine o albo professionale e si occupano di animali o di prodotti del settore animale) dispongano delle conoscenze necessarie in merito a malattie e benessere animale, biosicurezza e buone pratiche di allevamento, in conformità a quanto disposto dall’articolo 11 del citato Regolamento (UE) 2016/429 (“Normativa in materia di sanità animale”). 

Si tratta di un intervento normativo che risponde all’esigenza di elevare il livello tecnico e la consapevolezza all’interno del comparto, rafforzando così la sanità animale e contribuendo alla sicurezza dell’intera filiera agroalimentare. 

Nel caso in cui l’allevatore o il professionista siano persone giuridiche, l’obbligo formativo è a carico del rappresentante legale, mentre non è previsto alcun obbligo formativo per coloro che detengono animali esclusivamente per uso familiare (coloro che detengono animali per autoconsumo o uso domestico) o a fini amatoriali quali animali da compagnia.

L’attestato di partecipazione ai già menzionati corsi di formazione rappresenta requisito indispensabile, a partire dal 1° gennaio 2026, per:

 Consentire agli allevatori e ai trasportatori di registrarsi al Sistema I&R (Identificazione e Registrazione degli animali); Questa condizione si applica agli allevatori i cui animali sono registrati ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettere b) e c) del D.lgs. 134/2022, ovvero identificati e registrati individualmente e che sono allevati in strutture (stalle) registrate o riconosciute dalle Autorità competenti. 

A partire dall’inizio del 2026, i soggetti tenuti all’obbligo formativo che non vi adempiano: 

● potranno incorrere in sanzioni; 

● non ottenere l’abilitazione alla registrazione presso il Sistema Informativo Nazionale; 

● non poter registrare le stalle dove vengono allevati gli animali; 

● non poter avviare l’attività allevatoriale. 

Per rispondere a questa necessità che interessa la quasi totalità degli allevatori associati a Cia – Agricoltori Italiani, l’Organizzazione ha definito un accordo di livello nazionale con un Ente accreditato per l’erogazione dei corsi necessari agli allevatori  da frequentare a distanza on-demand: i corsi sono registrati, prevedono un test finale e ognuno può liberamente frequentarli on line nelle ore più idonee.

Elena Pesaresi si occupa delle iscrizioni ai corsi (telefono 0544.460353)

I contenuti formativi sono articolati per specie zootecniche: bovini, suini, ovini, caprini, avicoli e settore apistico.

GAL ALTRA ROMAGNA – PUBBLICAZIONE BANDO – RETI IDRICHE AL SERVIZIO DELLE AREE RURALI 

Con il presente bando, il Gal L’Altra Romagna dà attuazione agli interventi previsti dal COMPLEMENTO DI ATTUAZIONE ANNUALE DELLA STRATEGIA DI SVILUPPO LOCALE LEADER (CODALL) DEL GAL L’ALTRA ROMAGNA Anno 2024.

L’intervento punta allo sviluppo socio-economico delle aree rurali attraverso investimenti finalizzati a realizzare, adeguare e/o ampliare le infrastrutture di base a servizio delle imprese rurali (agricole e non), delle comunità rurali nonché dell’intera società. L’esistenza di tali infrastrutture, nuove o adeguate/ampliate, ha l’obiettivo da un lato di dotare i territori di quei servizi di base imprescindibili per combattere lo spopolamento, soprattutto nelle aree più svantaggiate, e dall’altro quello di rendere maggiormente attrattive le aree rurali quali luogo di residenza, studio, lavoro e benessere psico-fisico.
Gli investimenti per le reti idriche, puntano al miglioramento generale delle infrastrutture di distribuzione dell’acqua potabile (acquedotti), alla razionalizzazione delle reti per far fronte alle emergenze idriche nonché al miglioramento delle condizioni igienico-sanitarie (fognature) laddove persistono carenze strutturali.

SPESE AMMISSIBILI

Realizzazione, adeguamento ed efficientamento delle reti idriche delle comunità rurali:
• opere di realizzazione di nuovi acquedotti finalizzate all’approvvigionamento e/o alla
distribuzione dell’acqua potabile;
• opere di realizzazione e/o di adeguamento dei sistemi fognari;
• adeguamento ed efficientamento delle reti di distribuzione idrica esistenti.
Oltre alle spese per gli interventi sopra riportati, sono ammissibili anche:
– spese generali unicamente se collegate alle spese di investimento entro il tetto massimo del
10%.

BENEFICIARI

Possono essere beneficiari della presente azione soggetti privati in forma singola o associata, in particolare:
a) Micro e piccole imprese secondo la definizione di cui all’allegato I del Reg.to UE 2472/2022, in forma singola, già costituite al momento della presentazione della domanda;
b) Consorzi volontari per gestione acquedotti/gestori di reti idriche.

L’importo di un singolo progetto è definito nella misura minima di euro 15.000,00 e massima di euro 120.000,00.L’intensità dell’aiuto, in forma di sovvenzione in conto capitale, è definita nella misura del 80% della spesa ammissibile.

Presentazione domande entro e non oltre le ore 17.00 del 13/10/2025.

Per informazioni rivolgersi agli uffici CIA di riferimento.

Per maggiori dettagli https://www.altraromagna.it/it/bando-reti-idriche-al-servizio-delle-aree-rurali-specifica/

Barbabietola da zucchero, aiuto de minimis anno 2025 – Domande entro il 25 luglio ore 13

Con la pubblicazione della Delibera 805 del 26/05/2025 la Regione Emilia – Romagna ha attivato per l’anno 2025 l’intervento contributivo previsto dall’art. 3 della L.R. n. 4/2024, teso allaconcessione di aiuti de minimis per superfici coltivate a barbabietola da zucchero.

La scadenza per la presentazione delle domande è fissata al 25 luglio 2025 alle ore 13.

 Dotazione finanziaria:

  • L’importo destinato al finanziamento del presente Programma operativo è quantificato in Euro 1.500.000 euro concessi in regime “de minimis”..

 Entità degli aiuti:

  • L’importo massimo dell’aiuto per ettaro di superficie coltivata a barbabietola da zucchero è di Euro 200,00/ ha;.
  • l’importo dell’aiuto per ciascun beneficiario sarà determinato tenuto conto del limite massimo di Euro 50.000,00 per “impresa unica” nel triennio, comprensivo di eventuali altri aiuti de minimis concessi secondo quanto fissato dal Reg.(UE) n. 1408/2013, così come modificato dal Reg. (UE) n. 316/2019, e dal D.M. 19 maggio 2020 del Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali. Per triennio si intende l’esercizio finanziario in corso ed i due esercizi precedenti.

 Superficie ammissibile:

  • Sono ammissibili le superfici coltivate a Barbabietola da Zucchero nell’anno 2025 nel territorio della Regione Emilia Romagna;
  • Occorre impiegare un quantitativo minimo di seme per ettaro come indicato nel Decreto Direttoriale del Masaf n° 229362 del 22 maggio 2024 che è pari a pari a 100.000 semi per ettaro ;
  • Le superfici coltivate a Barbabietola da zucchero devono essere presenti nella Domanda Unica di Pagamento nell’anno 2025, e nel del quadro relativo al premio accoppiato barbabietola da zucchero come previsto dell’art. 29 del D.M. 660087 del 23 dicembre 2022;

 Allegati alla domanda:

  • copia del documento fiscale attestante l’acquisizione del seme riportante la/le varietà e la quantità;
  • fotocopia fronte retro di un documento di identità in corso di validità;
  • Solo per i soggetti con fascicolo aziendale non di competenza regionale: copia della Domanda Unica di pagamento 2023.

Per qualsiasi chiarimento rivolgersi agli uffici CIA di riferimento.

Eco-schema 1 (livello 2) e adesione al Sistema di Qualità Nazionale per il Benessere Animale (SQNBA)

Con la pubblicazione della Nota Masaf n°0283595 del 23 giugno 2025 e della Circolare Agea n° 0052344 del 27 giugno 2025, sono state definite le modalità per l’adesione degli agricoltori all’Eco-schema 1 livello 2 (adesione al sistema di certificazione volontaria SQNBA con ricorso al pascolo).

Sono ammissibili a premio gli allevamenti di bovini con orientamento produttivo da latte, da carne o a duplice attitudine e allevamenti di suini per ciascuna categoria prevista in ambito CLASSYFARM.

Le aziende, per accedere al contributo, dovranno fare richiesta all’interno della Domanda Unica entro il 15 luglio 2025 ed entro l’11 agosto 2025, iscriversi presentando domanda di adesione ad un Disciplinare che preveda la possibilità di pascolamento, all’Organismo di certificazione prescelto, tra quelli accreditati (ACCREDIA), il cui elenco è disponibile sul sito MASAAF nella sezione al link di seguito indicato: https://www.masaf.gov.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/18448 

Prerequisiti per l’accesso al Sistema di Qualità Nazionale per il Benessere Animale (SQNBA)

a) specie suina

  1. assenza di suini con coda tagliata (tollerato il 10%);
  2. soddisfacimento dei requisiti legislativi, ovvero assenza di Non Conformità aperte, come da ultimo controllo ufficiale di sanità pubblica per i settori relativi al benessere animale, farmacosorveglianza e biosicurezza, quando disponibile;
  3. soddisfacimento dei requisiti legislativi nell’ultima verifica di autocontrollo prodotta nei 12 mesi precedenti;

b) specie bovina 

  1. requisiti legislativi, ovvero assenza di non conformità aperte, come da ultimo controllo ufficiale di sanità pubblica per i settori relativi al benessere animale, farmacosorveglianza e biosicurezza, quando disponibili;
  2. requisiti legislativi relativamente all’ultima verifica di autocontrollo prodotta nei 12 mesi precedenti.

Entrambe le specie a livello di CLASSYFARM devono rietrare nelle soglie DDD previste dal disciplinare. Possono accedere al contributo previsto dall’Eco-schmea 1 livello 2 comunque le aziende assoggettate alla certificazione biologica.

Per il 2025 la Regione Emilia – Romagna non ha aperto la deroga per l’accesso a questo eco-schema per gli allevamenti bovini di piccole dimensioni (allevamenti di massimo 20 UBA riferite alla consistenza media di stalla dell’anno precedente).

Per approfondimenti e relativi disciplinari si rimanda al seguente link:
https://www.masaf.gov.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/18448

Per ulteriori informazioni rivolgersi agli uffici CIA ROMAGNA di riferimento.

CORSI OBBLIGATORI IN MATERIA DI SANITÀ E BENESSERE ANIMALE

Negli ultimi due anni, il Ministero della salute ha emanato una serie di nuove linee guida che prevedono
la formazione obbligatoria in materia di sanità e benessere animale rivolte ai soggetti che operano nelle
imprese zootecniche.
Per quanto concerne il Benessere animale, sono previsti corsi obbligatori per tutti gli operatori che
allevano animali della specie suina e polli da carne, in quanto previsti dalla relativa normativa di
settore (D.lgs. 122/2011 per i suini, D.lgs. 181/2010 per i polli da carne). Inoltre, a seguito
dell’emanazione della nota del Ministero della Salute n. 17996 dell’11/07/2023, che ha ridefinito i
requisiti indispensabili dei corsi di formazione, tutti i corsi sul Benessere Animale completati prima
di settembre 2024 devono ritenersi non più validi, pertanto le Aziende dovranno provvedere a
ripetere il corso. Al momento non è prevista una scadenza, ma si ricorda che l’attestazione della
formazione conseguita è oggetto di verifica nella check-list Classyfarm e la sua assenza potrebbe
comportare sanzioni di Condizionalità. Pertanto si consiglia di attivarsi per adempiere a tale obbligo.
Per quanto concerne coloro che allevano animali di tutte le altre specie o categorie (es. bovini
adulti, bufalini, vitelli, ovicaprini, conigli, galline ovaiole, ecc.) è necessario frequentare un corso di
formazione sul benessere animale solo se non posseggono almeno uno dei seguenti requisiti:

  • esperienza pratica nel settore (definita dai manuali Classyfarm di valutazione del benessere
    animale, corrispondente a almeno 10 anni per bovini e per vitelli, 7 anni per bufalini, 7 anni per
    ovicaprini, 10 anni per conigli, 10 anni per galline ovaiole);
  • un titolo di studio inerente (es. diploma o laurea in agraria, in medicina veterinaria, lauree brevi o
    magistrali in produzioni animali, o aree tematiche inerenti).
    Se l’allevamento è seguito da più operatori, è sufficiente che partecipi al corso di formazione anche
    solo uno degli addetti, che potrà essere il proprietario, il detentore o il custode degli animali. La
    persona indicata avrà il compito di trasmettere le nozioni apprese a tutto il personale che opera in
    allevamento.
    I corsi dovranno avere una durata di almeno otto ore, da svolgersi in presenza.
    Per l’Emilia-Romagna sono corsi organizzati generalmente dall’ente Dinamica. La validità
    dell’attestazione ricevuta a fine corso, per gli eventi organizzati da Dinamica, è estesa a tutte le
    Regioni d’Italia, mentre le attestazioni di corsi effettuati fuori regione devono essere valutate per
    verificare la loro corretta aderenza alle indicazioni della nota ministeriale n. 17996 dell’11/07/2023.


Per il settore della Sanità animale invece, la partecipazione ai corsi è obbligatoria per tutti gli
operatori ed i trasportatori i cui stabilimenti o attività siano soggetti all’obbligo di identificazione e
registrazione nel Sistema I&R, ad esclusione degli operatori che hanno obbligo di formazione
continua, degli operatori che si occupano di animali detenuti in allevamenti familiari e in
allevamenti amatoriali di animali da compagnia.
La formazione obbligatoria si applica quindi:

  • agli allevatori professionisti con capi identificati e registrati presso stabilimenti registrati o
    riconosciuti in BDN;
  • agli operatori ed ai trasportatori i cui stabilimenti o attività sono soggetti all’obbligo di
    identificazione e registrazione nel Sistema di Identificazione e Registrazione (I&R) in BDN.
    Per gli operatori ed i professionisti la cui attività risulta attiva, l’obbligo formativo deve essere
    assolto entro il 31/12/2025. Per chi avvia la propria attività tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre 2025,
    l’obbligo formativo deve essere assolto entro 12 mesi dall’avvio dell’attività.
    A decorrere dal 1° gennaio 2026 l’assolvimento dell’obbligo formativo sarà condizione
    indispensabile per la registrazione in BDN e nel Sistema I&R dell’allevamento.
    I corsi dovranno avere una durata di almeno diciotto ore, da svolgersi o in presenza, o da remoto, o
    in modalità mista. Al termine del corso, a seguito del superamento di una prova finale, viene
    consegnata l’attestazione che sarà anche registrata presso l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale
    della Lombardia e dell’Emilia Romagna, e sarà resa disponibile per consultazione e controllo.
    In Emilia-Romagna, i corsi relativi alla Sanità Animale sono organizzati o in fase di organizzazione
    sempre dall’ente Dinamica per quanto riguarda la specie bovina e le specie minori (conigli,
    ovicaprini…), direttamente dalle ASL per quanto riguarda la specie suina e dalle associazioni di
    riferimento per la specie avicola (da uova e da carne).
    Effettuato il primo corso, il DM prevede che gli operatori siano tenuti a partecipare ad un
    programma formativo dedicato almeno una volta ogni 3 anni.
    Il Ministero della Salute ha comunicato in queste ultime settimane che l’obbligo formativo è in capo
    al Rappresentante Legale dell’Impresa, che avrà il compito di trasmettere le nozioni apprese a tutto
    il personale che opera in allevamento.

C.I.A. EMILIA ROMAGNA – VIA BIGARI 5/2 – 40128 BOLOGNA BO – TEL. 051 6314311 – FAX 051 6314333
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