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Il disegno di legge di conversione del D.L. fiscale (D.L. n. 38/2026) ha esteso, con l’art. 10- quinquies, la definizione agevolata di cui all’art. 1, commi da 82 a 101, della Legge di Bilancio 2026 (L. n. 199/2025), c.d. “rottamazione quinquies”, anche ai carichi degli enti territoriali.
Come si ricorderà, a differenza delle precedenti rottamazioni dei ruoli, la rottamazione quinquies aveva circoscritto la rottamazione ai soli carichi affidati all’Agenzia delle Entrate-Riscossione derivanti dall’omesso versamento di imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali e dalle attività di cui agli articoli 36-bis e 36-ter del D.P.R. n. 600/1973 e agli articoli 54-bis e 54-ter del D.P.R. n. 633/1972.
A seguito dell’approvazione dell’emendamento al D.L. fiscale, anche gli enti territoriali (Comuni, Province, Regioni e Città Metropolitane), inizialmente esclusi, possono applicare le disposizioni della rottamazione quinques a tutti i debiti, tributari e non, risultanti dai carichi affidati dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023 agli agenti della riscossione dalle regioni e dagli enti local.
La misura non è automatica e, quindi, non è obbligatoria; ciò significa che gli enti territoriali possono decidere autonomamente se aderire o meno alla possibilità di definizione agevolata.
1. Modalità e termini di adesione
➢ Entro il 30 giugno 2026, Regioni ed enti locali devono pubblicare il provvedimento di adesione sul proprio sito internet istituzionale e comunicarlo ad AdeR con le modalità che l’Agenzia dovrà stabilire entro il 15 giugno. Non è escluso che il termine del 30 giugno, per alcuni Comuni interessati dalle elezioni, possa essere posticipato;
➢ A decorrere dal 15 settembre 2026, l’agente della riscossione renderà disponibili sul proprio sito, nell’area riservata, i dati necessari per individuare i carichi definibili e le modalità di trasmissione.
➢ Dal 16 settembre al 31 ottobre 2026, il debitore presenta la dichiarazione con cui manifesta la volontà di aderire alla definizione agevolata; la dichiarazione può essere integrata entro il medesimo termine del 31 ottobre 2026.
➢ Entro il 31 dicembre 2026, AdeR comunica ai debitori l’ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, l’importo delle singole rate e le relative scadenze.
2. Pagamento delle somme dovute
È previsto il pagamento in:
➢ unica soluzione, entro il 31 gennaio 2027;
➢ massimo 54 rate bimestrali di pari importo, con scadenza il 31 gennaio, 31 marzo, 31 maggio, 31 luglio, 30 settembre e 30 novembre di ciascun anno, a decorrere dal 2027. In tal caso si applicano gli interessi al tasso del 3% annuo a decorrere dal 1° febbraio 2027.
3. Oggetto della definizione
Come anticipato, la definizione riguarda tutti i debiti, tributari e non, risultanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023, con esclusione dei debiti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti.
Sono quindi potenzialmente interessate tutte le entrate comunali affidate ad AdeR, sia tributarie (IMU, TARI, Canone unico patrimoniale, quest’ultimo qualificato come tributo dalla Cassazione a Sezioni Unite), sia patrimoniali (sanzioni del Codice della strada, rette scolastiche e altre tariffe). 4. Sanzioni amministrative
Per le sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del Codice della strada, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie, la definizione opera limitatamente agli interessi, comunque denominati, agli interessi di mora e alle somme maturate a titolo di aggio.
TOLLERANZA CINQUE GIORNI
In tema di versamento è stata ora prevista la tolleranza di un tardivo versamento non superiore a 5 giorni, fino ad oggi non contemplata SOLO PER LA PRIMA RATA IN CASO DI PAGAMENTO IN UN’UNICA SOLUZIONE E PER L’ULTIMA RATA IN CASO DI PIANO RATEALE. Per entrambe queste ipotesi, a seguito della modifica, il versamento effettuato con un ritardo non superiore a cinque giorni non integra la fattispecie di inefficacia e non produce quindi la perdita dei benefici della definizione agevolata.
ATTENZIONE: SI RIPETE la tolleranza di cinque giorni opera nel caso di pagamento in unica soluzione e per l’ultima rata, non per le rate intermedie.
Ne consegue che, per le rate intermedie del piano, la regola rimane invariata.
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La legge di Bilancio 2026 ha disposto, a decorrere dal 1/01/2026 • la reintroduzione dell’agevolazione cd. “iperammortamento”, che consiste in una maggiorazione del costo di acquisto dei beni agevolabili rilevanti esclusivamente ai fini della deducibilità ai fini dei redditi (non dell’Irap) delle quote di ammortamento e dei canoni leasing
• in sostituzione dei crediti di imposta 4.0 e Transizione 5.0.
La maggiorazione del costo di acquisizione dei beni opera in relazione agli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028 in:
– beni materiali e immateriali strumentali nuovi compresi, rispettivamente, negli elenchi di cui agli Allegati IV e V, Legge n. 199/2025, interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura;
– beni materiali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo anche a distanza ai sensi dell’art. 30, comma 1, lett. a), n. 2), D.Lgs. n. 199/2021, compresi gli impianti per lo stoccaggio dell’energia prodotta.
L’agevolazione opera a favore della generalità delle imprese, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime contabile adottato ed è subordinato al rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a favore dei lavoratori.
Quanto all’aspetto soggettivo la misura non è applicabile alle imprese agricole che dichiarano il reddito sulla base delle rendite catastali (per le quali è previsto il credito di imposta 4.0 in attesa di decreto attuativo) e a quelle imprese agricole che dichiarano il reddito dell’attività connessa in modo forfettario.
A tal proposito può essere fruito, in termini di maggiori quote di ammortamento, per quelle attività che dichiarano il reddito nei modi normali (vedi agriturismo che determina il reddito come differenza fra costi e ricavi e non forfettariamente).
L’agevolazione infatti consiste nel maggiorare costo di acquisizione/canoni di leasing dei “beni agevolabili”, e di conseguenza le relative quote di ammortamento o canoni di leasing, nella seguente misura, applicata con un criterio “a scaglioni”:
– Fino a 2,5 mln € 180%
– Oltre 2,5 e fino a 10 mln € 100%
– Oltre 10 e fino a 20 mln € 50%
– Oltre 20 mln € —
A differenza del “vecchio” iperammortamento, ed in linea con le necessità di monitorare gli effetti finanziari delle agevolazioni fiscali, il beneficio non è più “automatico”, essendo obbligatoria la presentazione di un’istanza telematica tramite GSE.
Con DM 4/05/2026 il MIMIT ha definito le modalità attuative, con particolare riguardo: – alla procedura di accesso al beneficio
– alle certificazioni/ulteriore documentazione atta a dimostrare la spettanza del beneficio.
| COMUNICAZIONI OBBLIGATORIE |
Per poter fruire dell’agevolazione è necessaria la presentazione telematica al GSE: – di 3 comunicazioni: la prenotazione, la conferma e la comunicazione del completamento il cui mancato invio di una o più di tali comunicazioni “comporta il mancato perfezionamento della procedura” Per ciascuna comunicazione il GSE procede ad una verifica formale, in esito alla quale notifica la comunicazione di esito positivo o di necessità di integrazione dei dati.
– di 2 comunicazioni con funzione di mero “monitoraggio” degli impegni pubblici di spesa.
COMUNICAZIONI DI PRENOTAZIONE
L’impresa deve trasmettere:
– una o più comunicazioni preventive (cd. “prenotazioni” dell’agevolazione) – per ciascuna “struttura produttiva” cui si riferiscono gli investimenti (definita come unità locali o stabilimenti insistenti sulla medesima particella catastale o su particelle contigue) che devono contenere i seguenti dati:
o dati identificativi dell’impresa e della struttura produttiva
o tipologia ed ammontare degli investimenti nei beni:
▪ di cui agli All. IV e V alla L. 199/2025 e la data prevista di interconnessione ▪ per l’autoproduzione da fonti di energia rinnovabile e la data prevista di entrata in funzione
o dati circa la maggiorazione applicabile e le quote di ammortamento/canoni di leasing.
COMUNICAZIONI DI CONFERMA
Per ciascuna comunicazione preventiva (e, dunque, per ciascuna struttura produttiva) – entro 60 giorni dalla comunicazione del GSE di esito positivo relativo alla prenotazione – l’impresa trasmette la relativa comunicazione di conferma dell’investimento, con l’indicazione
o della data e dell’importo del pagamento relativo all’ultima quota dell’acconto per il raggiungimento del 20% del costo di acquisizione di ciascun bene
o contenente i dati identificativi delle relative fatture.
La comunicazione di conferma non può riguardare beni diversi/di ammontare superiore rispetto a quelli oggetto della “prenotazione”.
Per i beni in leasing non è necessario il “maxicanone” del 20%, posto che: – fermo restando l’obbligo di invio della comunicazione “di conferma”
– “il pagamento di quote per il raggiungimento del 20% del costo di acquisizione si considera soddisfatto con la stipula del contratto di locazione finanziaria e l’impegno assunto con il fornitore dalla società concedente con la sottoscrizione dell’ordine di acquisto”.
COMUNICAZIONI DI COMPLETAMENTO
Alla conclusione dell’investimento
➢ una volta effettuata l’interconnessione dei beni al sistema aziendale di gestione della produzione/rete di fornitura;
➢ ed entro il 15/11/2028 (termine ultimo)
l’impresa deve inviare la comunicazione di completamento:
✓ riferita a uno/più beni oggetto della comunicazione di conferma
✓ con indicazione, per ciascun bene, della data di completamento dell’investimento.
Non è richiesto che la comunicazione di completamento sia unitaria
Ove l’impresa abbia interconnesso solo alcuni dei beni indicati nella prenotazione nel 2026, potrà inviare una prima comunicazione di completamento solo per detti beni, mentre per quelli interconnessi successivamente dovrà inviare una ulteriore comunicazione di completamento al seguito della loro interconnessione.
La comunicazione deve essere corredata dalle attestazioni di possesso:
a) della perizia tecnica asseverata
b) e della certificazione contabile.
Anche in questo caso la comunicazione di completamento non può avere ad oggetto investimenti in beni diversi o di ammontare superiore rispetto a quelli oggetto della comunicazione di conferma (e, pertanto, anche della “prenotazione”).
A seguito della trasmissione delle comunicazioni
– l’impresa ottiene una ricevuta di avvenuto invio (cd. “protocollo”) dalla piattaforma del GSE – il GSE, verificata la correttezza formale, entro i 10 giorni successivi:
o comunica l’esito positivo delle verifiche effettuate
o comunica i dati/documentazione da integrare nel termine di 10 giorni; ove i dati risultino:
▪ correttamente integrati nei termini: il GSE comunica l’esito positivo nei successivi 10 giorni
▪ in caso contrario: il GSE comunica inammissibilità della comunicazione. Il termine ultimo del 15/11/2028 potrà, in tali situazioni, essere differito al più tardi, al 5/12/2028.
COMUNICAZIONI DI MONITARAGGIO
Al fine di garantire il monitoraggio degli oneri connessi all’agevolazione
– a partire dalla prima “prenotazione” trasmessa
– e fino al termine di fruizione dell’agevolazione
ciascuna impresa è tenuta a trasmettere:
➔ entro il 20 gennaio di ciascun anno: una comunicazione periodica contenente le informazioni
relative:
➢ agli investimenti effettuati;
➢ al costo sostenuto e alla previsione di utilizzo del beneficio;
➔ entro il successivo 30 giugno: una comunicazione integrativa della precedente recante: ➢ il relativo piano di ammortamento,
➢ con indicazione delle quote relative all’incentivo imputate in ciascun esercizio.
Tutte le precedenti comunicazioni (prenotazione/conferma/completamento e monitoraggio sia periodico che integrativo) sono trasmesse tramite la piattaforma informatica per la gestione della misura nell’apposita sezione “Area Clienti” del sito internet del GSE (www.gse.it).
| MOMENTO DI FRUIZIONE E CALCOLO DELL’AGEVOLAZIONE |
La maggiorazione del costo di acquisizione dei beni rileva, ai fini delle imposte sui redditi dal periodo d’imposta in cui si verificano i seguenti requisiti:
➢ l’impresa ha trasmesso al GSE la comunicazione di completamento degli investimenti interconnessi (con esito positivo delle verifiche del GSE quale condizione sospensiva); ➢ il bene è entrato in funzione.
La procedura si vede abbastanza complessa per investimenti minimi ma è interessante per imprese che determinano il reddito nei modi ordinari se di una certa entità.
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A seguito della pubblicazione del DL 22 maggio 2026 n. 89 (“Disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi e di sostegno alle attività economiche”), sono state introdotte importanti misure compensative per il settore agricolo. Grazie all’azione incisiva di CIA, sono stati previsti ulteriori sostegni per attutire i maggiori costi sostenuti per l’acquisto di carburanti agricoli e fertilizzanti, legati al protrarsi della crisi dei mercati internazionali.
Di seguito trovi il dettaglio delle agevolazioni:
1. CREDITO D’IMPOSTA CARBURANTE
• L’agevolazione: Consiste in un credito d’imposta fino al 20% delle spese sostenute per l’acquisto di gasolio e benzina.
• Fondi disponibili: La misura prevede un limite massimo di spesa pari a 90 milioni di euro per l’anno 2026.
• Utilizzo: È destinato all’alimentazione dei mezzi utilizzati per le attività agricole e include il riscaldamento delle serre per la coltivazione di piante orticole.
• Estensione temporale: Inizialmente previsto per il solo mese di marzo, il beneficio è stato esteso anche ai mesi di aprile e maggio 2026. Di conseguenza, sono ammessi gli acquisti effettuati (con relativa consegna) nei mesi di marzo, aprile e maggio 2026.
• Criterio di cassa/consegna: Per determinare il diritto al bonus fa fede la data di consegna della merce e non la fatturazione. Pertanto:
o Gli acquisti consegnati a febbraio 2026 sono esclusi, anche se fatturati a marzo.
o Gli acquisti consegnati a maggio 2026 sono inclusi, anche se la fattura verrà emessa a giugno.
2. CREDITO D’IMPOSTA FERTILIZZANTI
• L’agevolazione: Per mitigare l’eccezionale aumento dei prezzi, viene riconosciuto un contributo straordinario sotto forma di credito d’imposta fino al 30% della spesa effettuata, al netto dell’IVA.
• Fondi disponibili: La misura prevede un limite massimo di spesa pari a 40 milioni di euro per l’anno 2026.
• Periodo di validità: Spetta per gli acquisti di fertilizzanti agricoli effettuati nei mesi di marzo, aprile e maggio 2026, comprovati dalle relative fatture.
• Criterio di consegna: Anche in questo caso è fondamentale la data di consegna: o Gli acquisti consegnati a febbraio 2026 sono esclusi (anche se fatturati a marzo).
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La nuova Determina regionale regolamenta la lotta obbligatoria per il 2026 contro la Flavescenza dorata:
1) obbligo di estirpo immediato di ogni pianta con sintomi sospetti di flavescenza dorata, anche in assenza di analisi di conferma, nelle aree vitate delle zone infestate;
2) l’obbligo di estirpo immediato di ogni pianta con sintomi sospetti di flavescenza dorata presente nelle aree vitate delle zone cuscinetto di cui agli Allegati 1, 2 e 3 e del restante territorio indenne in cui sono state riscontrate piante infette (confermate da analisi di laboratorio) da flavescenza dorata;
3) in alternativa all’obbligo di estirpo immediato disposto ai punti precedenti, è ammessa la capitozzatura immediata delle piante sintomatiche praticando il taglio dell’intera porzione aerea della vite (chioma) e l’eliminazione di ogni eventuale ricaccio fino al momento dell’estirpo completo del ceppo che dovrà avvenire entro la successiva ripresa vegetativa e comunque non oltre il 31 marzo;
4) obbligo di estirpo immediato delle piante sintomatiche e di divieto del prelievo di materiale di moltiplicazione della vite senza la preventiva autorizzazione del Settore Fitosanitario e difesa delle produzioni nei campi di piante madri ove si riscontri la presenza di flavescenza dorata
5) obbligo di eseguire, in tutte le aree vitate del territorio regionale, nel periodo primaverile-estivo, sin dal
primo anno di impianto, trattamenti insetticidi con prodotti fitosanitari autorizzati sulla vite contro Scaphoideus titanus o cicaline in genere sulla base delle indicazioni impartite dal Settore Fitosanitario e difesa delle produzioni rese note attraverso i periodici Bollettini di produzione integrata e biologica predisposti a livello territoriale e consultabili al seguente link: https://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/fitosanitario/difesa-sostenibile/bollettini
a) almeno tre trattamenti nei vigneti a conduzione biologica, uno dei tre trattamenti obbligatori deve essere effettuato con le piretrine naturali;
b) almeno due trattamenti nei vigneti a conduzione integrata, obbligatoria e volontaria. Si precisa che nei suddetti vigneti qualora vengano impiegate sostanze attive ammesse in biologico è obbligatorio effettuare tre trattamenti e che qualora tali sostanze si utilizzino per più di un trattamento, almeno uno di questi deve essere eseguito con le piretrine naturali;
c) di disporre l’obbligo di eseguire, nei campi di piante madri per marze e per portinnesti e nei barbatellai di tutto il territorio regionale, almeno n. 3 trattamenti.
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L’aiuto è richiedibile dalle imprese agricole che abbiano già sottoscritto, ai sensi del decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze 20 maggio 2020, direttamente o attraverso cooperative, consorzi e Organizzazioni di Produttori riconosciute di cui sono socie, contratti di filiera di durata almeno triennale, entro il 31 dicembre dell’anno precedente alla scadenza della domanda di contributo; per la campagna 2026 il contratto di filiera deve essere stato sottoscritto entro il 31 dicembre 2025.
Nel caso in cui il contratto di filiera sia sottoscritto da una cooperativa, un consorzio agrario un’Organizzazione di Produttori riconosciuta, il contratto stesso deve essere integrato da copia dell’impegno/contratto di coltivazione tra la cooperativa, il consorzio agrario e l’Organizzazione di Produttori e l’impresa agricola socia, richiedente l’aiuto. Tale impegno/contratto di coltivazione deve fare riferimento allo specifico contratto di filiera e può avere durata annuale.
In particolare, il contratto di filiera può essere sottoscritto tra:
a) imprenditore agricolo e industria pastaria;
b) imprenditore agricolo e industria molitoria che abbia sottoscritto un contratto con l’industria pastaria;
c) cooperativa, consorzio agrario o Organizzazione di Produttori riconosciuta e industria pastaria;
d) cooperativa, consorzio agrario o Organizzazione di Produttori riconosciuta e industria molitoria che abbia sottoscritto un contratto con l’industria pastaria;
e) imprenditore agricolo, singolo o associato e centro di stoccaggio e/o altri soggetti della fase di commercializzazione che abbiano sottoscritto un contratto con l‘industria pastaria;
f) imprenditore agricolo, singolo o associato e centro di stoccaggio e/o altri soggetti della fase di commercializzazione che abbiano sottoscritto un contratto con l‘industria molitoria che ha a sua volta sottoscritto un contratto con l’industria pastaria.
Le varietà debbono risultare iscritte al registro nazionale delle varietà o al catalogo comunitario. La documentazione da allegare alla domanda di aiuto deve essere integrata da una copia della fattura di acquisto delle sementi certificate. La fattura deve riportare l’indicazione della categoria e del numero di identificazione del lotto. I quantitativi minimi ad ettaro di sementi certificate impiegate devono essere coerenti con la superficie seminata e pari ad almeno 150 kg/ha, eccetto la varietà Senatore Cappelli per la quale il quantitativo minimo ad ettaro di semente è pari a 130 kg/ha.
Aiuto. Per la campagna 2026 è concesso un aiuto di 100 euro per ogni ettaro coltivato a grano duro, oggetto del Contratto in regime di aiuti “de minimis” nel settore agricolo. l’aiuto è concesso ai richiedenti nel limite dell’importo massimo di 50.000 euro, nell’arco di tre esercizi finanziari
Termini di presentazione. La domanda di aiuto potrà essere presentata a partire dal 20 maggio 2026 fino al 15 settembre 2026.
Per informazioni rivolgersi agli uffici CIA di riferimento.
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È stato pubblicato dalla Camera di Commercio Ferrara-Ravenna l’edizione 2026 del bando “piano giovani”. I bandi sono due: uno per il sostegno delle attività giovani aperte da meno di 36 mesi e l’altro alle attività giovani under 35 aperte dal 1° gennaio 2026. I bandi non sono cumulabili con eventuali investimenti fatti dagli agricoltori sul PSR per gli stessi costi ammissibili (stessi documenti di spesa) con eventuali altre misure contributive pubbliche locali, regionali, nazionali e di qualunque emanazione che costituiscano aiuti di Stato ai sensi della vigente disciplina.
BANDO A SOSTEGNO DELLA COMPETITIVITÀ DI IMPRESE GIOVANILI – EDIZIONE 2026
L’impresa per partecipare deve essere impresa giovanile under 35, iscritta al Registro Imprese e costituita da non più di 36 mesi;
L’impresa invia la richiesta di contributo a fronte di preventivi o fatture per le spese del progetto di sviluppo della competitività. Sono ammissibili le spese fatturate dall’1 gennaio 2026 al 31 marzo 2027
Il contributo verrà concesso nella misura del 60% dell’importo complessivo delle spese sostenute, al netto IVA e altri oneri, sino ad un massimo di € 2.500,00.
L’importo minimo delle spese ammissibili è di € 2.000,00, al netto di IVA e altri oneri.
Alle imprese femminili verrà riconosciuta una premialità di € 250,00, che si sommerà al contributo spettante.
Il contributo sarà erogato con l’applicazione della ritenuta d’acconto del 4%, ove dovuta.
Le domande potranno essere presentate dalle ore 10:00 del 26 maggio 2026 alle ore 12.00 del 22 gennaio 2027, salvo chiusura anticipata per esaurimento delle risorse. La valutazione delle domande ai fini della concessione del contributo avverrà secondo l’ordine cronologico di presentazione.
La dotazione finanziaria del fondo camerale 2026 è di € 70.000,00
Sono ammissibili le spese per:
– acquisizione di certificazioni di sistemi di gestione ambientali o di efficienza energetica, di certificazioni ambientali di prodotto, relative alla linea di produzione oggetto del programma di investimento, di certificazioni per la parità di genere;
• servizi di consulenza diretti alla definizione della diagnosi energetica;
• acquisto di software gestionali, professionali e altre applicazioni aziendali o licenze inerenti l’attività dell’impresa;
• spese sostenute per il deposito di domande di brevetti e registrazione di modelli o disegni nazionali, europei, internazionali (consulenze da parte di studi professionali o professionisti del settore, costi di traduzione per la nazionalizzazione del brevetto europeo in uno o più paesi, costi per ricerche di nteriorità, etc.);
• spese per lo studio, realizzazione e sviluppo del/i marchio/i d’impresa e relativa registrazione;
• spese per la realizzazione/implementazione del sito internet aziendale e interventi di cybersicurezza;
• acquisto di beni strumentali, macchinari, attrezzature, arredi (escluse le semplici suppellettili o complementi d’arredo a titolo esemplificativo piante, quadri, cesti, lampade, etc.), impianti e strutture non in muratura e rimovibili necessari e funzionali allo svolgimento della specifica attività. È ammesso l’acquisto di beni rigenerati o ricondizionati.
Per ulteriori approfondimenti: https://www.ra.camcom.it/bandi/piano-giovani-bando-sostegno-della-competitivita-di-imprese-giovanili-edizione-2026
BANDO A SOSTEGNO DELLA CREAZIONE DI IMPRESE GIOVANILI – EDIZIONE 2026
L’impresa per partecipare deve essere “nuova” impresa giovanile under 35, iscritta al Registro Imprese a partire dall’1 gennaio 2026;
L’impresa invia la richiesta di contributo a fronte di preventivi o fatture per le spese di creazione e avvio della nuova impresa (ammissibili spese fatturate dall’1 gennaio 2026 al 31 marzo 2027)
Il contributo verrà concesso nella misura del 60% dell’importo complessivo delle spese sostenute, al netto IVA e altri oneri, sino ad un massimo di € 4.000,00.
L’importo minimo delle spese ammissibili è di € 3.000,00, al netto di IVA e altri oneri.
Alle imprese femminili verrà riconosciuta una premialità di € 250,00, che si sommerà al contributo spettante.
Il contributo sarà erogato con l’applicazione della ritenuta d’acconto del 4%, ove dovuta.
Le domande potranno essere presentate dalle ore 10:00 del 19 maggio 2026 alle ore 12.00 del 22 gennaio 2027, salvo chiusura anticipata per esaurimento delle risorse. La valutazione delle domande ai fini della concessione del contributo avverrà secondo l’ordine cronologico di presentazione.
La dotazione finanziaria del fondo camerale è di € 100.000,00;
Sono ammissibili le spese per:
– parcelle notarili relative alla costituzione o alla trasmissione dell’impresa (al netto di imposte, tasse e diritti di segreteria);
– acquisto di beni strumentali, macchinari, attrezzature, arredi, strutture non in muratura e rimovibili necessari e funzionali all’attività di impresa (sono ammessi anche i beni ricondizionati);
– quote iniziali del contratto di franchising, nel limite del 30% del totale dell’investimento complessivamente ammesso;
– acquisto di software gestionali, professionali e altre applicazioni aziendali inerenti l’attività dell’impresa;
– spese per la realizzazione/implementazione del sito internet aziendale e interventi di cybersicurezza;
– acquisto di attrezzature di protezione degli accessi ai locali in cui sono esercitate le attività d’impresa, sistemi di allarme, videosorveglianza, antitaccheggio, antifurto, attrezzature per videosorveglianza, video–protezione con cassetta di registrazione e assimilabili;
– spese per lo studio, realizzazione e sviluppo del/i marchio/i d’impresa e relativa registrazione;
– spese per il deposito di domande di brevetti e registrazione di modelli o disegni nazionali, europei, internazionali (incluse le consulenze da parte di studi professionali o professionisti del settore, costi di traduzione per la nazionalizzazione del brevetto europeo in uno o più paesi, costi per ricerche di anteriorità, etc.);
– tassi di interesse su finanziamenti concessi per l’avvio dell’attività
– ricerche di mercato relative all’analisi di settore e ai segmenti di mercato potenziali;
– consulenza e servizi specialistici nelle aree: marketing, logistica, produzione, personale, organizzazione e sistemi informativi, economico-finanziaria, contrattualistica, comunicazione, formazione sicurezza lavoratori e primo soccorso;
– spese per la fideiussione bancaria o assicurativa obbligatoria rilasciata a favore della Camera di commercio a garanzia delle somme erogate e del rispetto dell’impegno a mantenere attiva l’impresa per almeno 24 mesi dalla data di liquidazione del contributo.
Per ulteriori approfondimenti: https://www.ra.camcom.it/bandi/piano-giovani-bando-sostegno-della-creazione-di-imprese-giovanili-edizione-2026
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Beneficiari:
esclusivamente le microimprese, le piccole e medie imprese attive in Emilia-Romagna che:
– siano in possesso di partita IVA, fatti salvi i casi di esclusione previsti dalla normativa vigente in materia;
– siano iscritte ai registri della CCIAA, fatti salvi i casi previsti dalla normativa vigente;
– siano iscritte all’Anagrafe Regionale delle Aziende Agricole di cui al RR 17/2003, con posizione debitamente validata;
– siano registrate presso l’Azienda U.S.L. competente per territorio se previsto e, in caso di allevamento di specie selvatiche, in regola con quanto prescritto dalla specifica normativa vigente in materia;
INTERVENTI AMMISSIBILI
Ai fini del presente bando le tipologie degli interventi di prevenzione per danni arrecati dalla fauna selvatica sono ammissibili limitatamente alle specie e ai territori di seguito indicati:
Affinché l’intervento venga considerato effettuato nelle diverse zone di protezione è necessario che l’appezzamento oggetto di prevenzione vi ricada per una percentuale non inferiore al 70%.
Sono esclusi interventi su specie cacciabili in territorio cacciabile.
Sono escluse dal contributo le imprese che hanno beneficiato di contributi pubblici per analoghi interventi di prevenzione sulle medesime superfici (particelle catastali).
Sono ammissibili le seguenti tipologie di intervento:
È comunque previsto il finanziamento di nuovi materiali atti ad ottimizzare dotazioni già presenti in azienda.
La spesa massima ammissibile per ogni singola impresa a copertura dell’acquisto dei presidi di prevenzione è di Euro 3000,00 mentre la spesa minima è definita in Euro 300,00.
La spesa massima ammissibile per ogni singola impresa di itticoltura a copertura dell’acquisto dei presidi di prevenzione è di Euro 5000,00 mentre la spesa minima è definita in Euro 300,00.
Il termine ultimo per la presentazione delle domande è il 24 luglio 2026
La mancata presentazione della domanda completa di tutte le informazioni richieste entro il termine perentorio sopra previsto comporta l’impossibilità di accesso agli aiuti del presente bando.
Per le ditte che intendono effettuare recinzioni fisse si ricorda di chiedere preventivamente al proprio Comune o Unioni di Comuni le eventuali autorizzazioni e spese per la loro realizzazione, evitando successive rinunce ed economie di spesa che potrebbero portare all’esclusione di ditte interessate.
Per la recinzione anti-lupo che la Ditta al momento della presentazione della domanda sia in possesso di: Allevamento di “BESTIAME” (Bovino, Ovi-caprino, suino, equino) con codice di stalla adeguato alla tipologia di allevamento effettuata. Sono esclusi gli allevamenti di bassa corte.
I presidi dovranno essere acquistati entro e non oltre il 15/04/2027 e le domande di liquidazione entro il 15 maggio 2027.
Esclusivamente per le protezioni meccaniche o elettrificate perimetrali la messa in opera dovrà essere effettuata entro il 30/06/2027 e la domanda di liquidazione entro il 30/07/2027.
Per informazioni rivolgersi agli uffici Cia di riferimento.
Link per scaricare la delibera in Pdf https://servizissiir.regione.emilia-romagna.it/deliberegiunta/servlet/AdapterHTTP?action_name=ACTIONRICERCADELIBERE&operation=leggi&cod_protocollo=GPG/2026/756&ENTE=1
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Beneficiari: imprenditori agricoli ai sensi dell’art. 2135 del Codice Civile, singoli o associati
Sostegno: Il sostegno, in forma di contributo in conto capitale, sarà pari:
– al 50 % della spesa ammissibile per gli interventi posti nella Zona D” Aree rurali con problemi di sviluppo”;
– al 45% della spesa ammissibile per gli interventi posti nella zona C “Aree rurali intermedie”;
– al 40% della spesa ammissibile per gli interventi nelle restanti zone del territorio regionale: zona B “Aree ad agricoltura intensiva e specializzata” e zona A “Aree urbane e periurbane”.
L’esatta delimitazione delle aree rurali è riportata nella sezione dedicata.
Il sostegno sarà calcolato ed erogato nel rispetto delle norme fissate per gli aiuti “de minimis” (Regolamento (UE) n. 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023).
Risorse: Euro 1.500.000
Spese ammissibili: L’intervento sostiene investimenti per la creazione, la valorizzazione e lo sviluppo della trasformazione di prodotti agricoli prevalentemente in prodotti non compresi nell’Allegato I del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea (TFUE), e loro lavorazione e commercializzazione in punti vendita aziendali.
Sono ammesse le seguenti spese per la creazione e/o l’allestimento di spazi idonei da destinare alla lavorazione e conseguente trasformazione della materia prima:
a) interventi di costruzione, ristrutturazione, ampliamento di fabbricati aziendali localizzati nel territorio rurale da destinare a locali per la lavorazione e trasformazione di prodotti agricoli;
b) acquisto di macchinari, impianti, attrezzature e dotazioni strettamente legate alla trasformazione, e all’eventuale confezionamento e etichettatura dei prodotti lavorati nel laboratorio oggetto dell’intervento. Sono ammissibili esclusivamente beni inventariabili;
c) costruzione, ristrutturazione, ampliamento di fabbricati aziendali localizzati nel territorio rurale per la creazione di punti vendita aziendali nel limite massimo del 30% della spesa complessiva ammissibile relativa agli investimenti di cui ai punti a) e b);
d) allestimento di punti vendita aziendali, attrezzature informatiche (solo se beni inventariabili) e relativo software per la gestione anche on-line della vendita dei prodotti realizzati nei laboratori oggetto di intervento (sono escluse le attività di promozione, i costi di manutenzione e di gestione ecc.) nel limite massimo del 5% della spesa complessiva ammissibile relativa agli investimenti di cui ai punti a) e b);
e) spese generali e tecniche, come specificate dai paragrafi 1.10. “Eleggibilità delle spese” e 1.11 “Spese ammissibili” delle “Disposizioni comuni”.
Scadenza: 14 luglio 2026 ore 13.00
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